Ordinanza sulla Mobilità dei docenti di IRC 2014–2015
Il testo emanato dal Miur il 22 maggio 2014
Venerdi 30 Maggio 2014
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Ordinanza sulla Mobilità dei docenti di IRC 2014-2015

La presente Ordinanza Ministeriale "disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2014-2015 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 37-bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014 concernente la mobilità del personale della scuola" (Articolo 1, comma. 1)+.

 

La "mobilità" riguarda esclusivamente il trasferimento da una diocesi all’altra e il passaggio da un settore formativo all’altro (infanzia e primaria o secondaria).

I cambiamenti interni alla diocesi rientrano invece nel campo delle "utilizzazioni", che sono disciplinate da un’apposita ordinanza ministeriale, emanata, in genere, nel mese di luglio.

 

Per tutte le operazioni sia di mobilità che di utilizzazione viene stipulata ogni anno una specifica intesa tra l’Ordinario Diocesano e l’Ufficio Scolastico Regionale, che riguarda le conferme e/o le variazioni nella sede e nella composizione di ogni singola cattedra, come ricordato anche nella presente Ordinanza all’articolo 8, comma. 2.

 

"Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia modificata l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l’Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale".

 

 

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